ANFITEATRO FLAVIO (COLOSSEO) - CENTRO SERVIZI
Pubblicato sabato, 10 settembre, 2011
F.A.Q.
(Quesiti e Risposte)Q: Le categorie OG11 e OS25 (S.I.O.S. come da art. 107 del D.P.R. 207/10 s.m.) entrambe superiori al 15% dell’importo complessivo dei lavori, in caso di mancanza del requisito di qualificazione “totale” è obbligatoria la costituzione di una A.T.I. per il restante 70% delle lavorazioni (che non possono essere subappaltate) o è comunque richiesta la qualificazione al 100%?
R: Con le modifiche apportate dal d.lgs. 152/08 all’art. 37, c. 11 del codice dei contratti, viene introdotta la possibilità di subappalto, nei limiti del 30%, per le lavorazioni diverse dalla prevalente, individuate dall’art. 107 c.2 del D.P.R. 207/10 s.m. (S.I.O.S.) superiori al 15% dell’importo dell’appalto. Questa disposizione, pur intervenendo nella qualificazione delle imprese, va integrata peraltro dall’art. 109 del D.P.R. 207/10 s.m. oggi vigente. Dalla lettura congiunta delle citate norme il concorrente privo di qualificazione nella categoria superspecialistica resta impossibilitato ad eseguire direttamente e può subappaltare solo il 30%.
Ne consegue di fatto, che, nel caso di gara le SIOS non prevalenti maggiori del 15%, il concorrente privo di qualificazione per dette lavorazioni, pur se qualificato nella prevalente per l’intero ammontare dell’appalto, è tenuto alla costituzione di un A.T.I. verticale, scegliendo di associarsi con impresa qualificata o per l’intera lavorazione SIOS o per almeno il 70%, fatto salvo il ricorso per il restante 30%. Resta fermo l’istituto dell’avvalimento.
Q: Si chiede di conoscere i criteri di ponderazione che saranno utilizzati per valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
R: Ai sensi dell’art 120, c 1 del DPR 207/2010 per i contratti di cui all’art 53, c 2, lett b e c del D lgs 163/2006 i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque, gli stessi saranno indicati nella lettera di invito.
Q: La nostra impresa possiede l’attestazione SOA per la progettazione classifica VIII può quindi individuare uno o più progettisti facenti parte della propria struttura tecnica a cui affidare la progettazione. E’ sufficiente avere l’attestato SOA per la progettazione classifica VIII per soddisfare i requisiti di cui all’art. 263 comma 1 del D.P.R. 207/2010 richiesti nel bando di gara?
R: Negli appalti di progettazione ed esecuzione di cui all’art. 53, c. 3 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con i soggetti qualificati per la progettazione. La citata disposizione consente all'impresa priva dei requisiti di qualificazione per la progettazione, la più ampia libertà nell'individuazione della forma di collaborazione professionale che intende effettuare con il progettista.
Q:. In relazione ai requisiti di ordine economico finanziario del fatturato (art 8, lett a) del bando di gara), l’importo pari a tre volte l’importo a base d’asta (4.150.669,72 x3) non è chiaro se debba essere assolto dall’impresa e/o dai professionisti associati/incaricati o se tale importo vada suddiviso tra quanto relativo ai lavori e quanto di pertinenza della progettazione e, quindi, ai professionisti vada richiesto un fatturato almeno pari ad € 246.946,48x3?
R: I requisiti di cui all’art. 263, comma 1 del D.P.R. 207/10 sono attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, e quindi in capo ai professionisti, con riferimento all’ammontare delle spese di progettazione indicate nel bando di gara.
Q: Nel calcolo del personale tecnico valgono i soci non attivi, liberi professionisti con fatturato superiore al 50% nei confronti della società offerente con ruolo di assistente al direttore dei lavori? La loro appartenenza all'ufficio di direzione dei lavori quali assistenti al direttore dei lavori deve essere dimostrata in qualche modo in caso di verifica dei requisiti? E in caso in che modo?
R: Ai fini della dimostrazione del calcolo del personale tecnico si rimanda all’art. 263 comma 1 lettera d) del D.P.R. 207/10.
Q: In relazione all'espletamento dei servizi si chiede se siano richiesti livelli specifici di progettazione (preliminare, definitiva e/o esecutiva) e/o che l'opera sia stata realizzata?
R : I requisiti di cui all’art. 263 comma 1 del D.P.R. 207/10 s.m. possono essere dimostrati con riferimento a tutte quelle attività che sono previste dall’art. 252 del medesimo decreto, che la norma espressamente richiama e che pertanto ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, non è richiesto che si attesti l’avvenuto espletamento di servizi identici a quelli da affidare.
Q: Si chiede se siano previsti modelli di dichiarazione da presentare e se i requisiti richiesti vadano dettagliati (es. descrizione del servizio, anno, importo lavori) o semplicemente debba essere autocertificato l'assolvimento degli stessi
R: Non sono previste modelli dalla S.A. le autocertificazioni devono contenere quanto richiesto nel bando di gara.
Q: I requisiti richiesti per i progettisti devono essere posseduti complessivamente da tutti i soggetti o il professionista indicato come capogruppo deve possedere i requisiti in percentuale maggiore rispetto agli altri soggetti?
R: Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 163/06 ss.mm.ii. non è previsto in capo alla mandataria-capogruppo alcuna limitazione del possesso del requisito, la percentuale residua deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non è richiesto nessuna percentuale dei requisiti minimi di possesso. La mandataria-capogruppo in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascun mandante.
Il possesso dei requisiti, in caso di raggruppamenti temporanei per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, è regolamentato dall’art 261, c 7 e c 8 del D.P.R. 207/10.
Q: E’ Possibile rivalutare con indici ISTAT gli importi dei lavori progettati?
R: Ai sensi del D.P.R. 207/10 s.m. non è possibile.
Q: Occorre presentare l’offerta economica già in questa fase di preselezione?
R: No
Q: Possono Concorrere alla gara Consorzi tra Università e Imprese?
R: Con sentenza del Consiglio di Stato nr. 10 del 3 giugno 2011 le università sono escluse da qualsiasi attività che non sia istituzionale, di studio, ricerca o insegnamento. In particolare le università non possono partecipare a gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e di altre prestazioni professionali relative ai lavori pubblici o privati. Per tale ragioni, le Università, secondo le indicazioni della suddetta sentenza, non possono pertanto costituire società a scopo esclusivamente lucrativo e cioè privo di qualsiasi collegamento con il proseguimento delle finalità istituzionali proprie delle Università stesse.
Q: Per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica finanziaria come ultimi cinque esercizi si intendono gli anni antecedenti la pubblicazione del Bando (2006/2010) o 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando (08/08/2006-08/08/2011)?
R: L'ambito temporale entro cui considerare maturati i relativi requisiti di capacità economico-finanziaria, è quella individuata dalla data di pubblicazione del bando.
Q: Ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 263, comma 1 del D.P.R. 207/10 s.m., l’impresa partecipante alla prequalifica può associare o indicare più progettisi?
R: Si
Q: Gli eventuali progettisti dovranno costituire un R.T.I., e, in caso affermativo, a quali obblighi dovrà ottemperare il R.T.I.?
R: Gli eventuali progettisti (associato/i indicato/i) possono partecipare nelle forme indicate all’art. 90 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.
Q: In caso di concorrente che partecipa alla gara in forma plurisoggettiva (R.T.I. non ancora costituito ai sensi dell’art. 37 c. 8 del D.lgs. 163/06 ss.mm.ii.) la disposizione di cui al punto III.2.1 che impone al concorrente l’indicazione del domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni previste dall’art. 7 comma 5 del medesimo decreto e del numero di fax con la relativa autorizzazione/diniego d’uso del predetto fax per la trasmissione degli atti di gara come deve essere correttamente adempiuta?
R: Tutti i soggetti che costituiscono il concorrete devono obbligatoriamente coordinarsi ed eleggere tutti lo stesso domicilio, tutti lo stesso numero di fax e tutti autorizzano ovvero tutti negano l’uso del fax per la trasmissione degli atti di gara.
Q: Si chiede una proroga rispetto alla formulazione dei quesiti.
R: Trattandosi solo della fase di prequalifica e non dovendo produrre offerta si ritiene che non possono essere concesse proroghe alle FAQ.