ANFITEATRO FLAVIO (COLOSSEO) - RESTAURO dei PROSPETTI e REALIZZAZIONE delle CANCELLATE

 

F.A.Q.

(Quesiti e Risposte)



Q: La fase di procedura in corso si identifica con la prequalifica? Esiste un disciplinare di gara?
R: Come esplicitato anche sul sito www.commissario-archeologiaroma.it, la fase di procedura in corso è quella di prequalifica, ultimata la quale si procederà alla verifica delle richieste pervenute e quindi all’inoltro delle lettere di invito.
A questa fase non corrisponde un disciplinare di gara.


Q: La nostra impresa possiede la qualifica nella categoria prevalente (OG2) con classifica adeguata, ma non possiede qualifica nella categoria OS2. In fase di prequalifica può essere indicata la volontà di procedere al subappalto di tali opere o è necessario partecipare in ATI?
R: Come indicato nella Sezione II.2.1 del bando, le opere corrispondenti alla categoria OS2 possono essere subappaltate al 100%. Ai sensi dell’art. 92 comma 1 del D.P.R. 207/2010 è possibile la partecipazione dell’impresa singola. La stessa non possedendo la categoria OS2 (subappaltabile a qualificazione obbligatoria) è tenuta a richiedere in sede di partecipazione di avvalersi del subappalto delle lavorazioni in categoria OS2 ad impresa in possesso di adeguata classifica.
Altra possibilità è quella di ricorrere ad un raggruppamento di tipo verticale.


Q: La nostra impresa possiede l’attestazione SOA per la progettazione classifica VIII può quindi individuare uno o più progettisti facenti parte della propria struttura tecnica a cui affidare la progettazione. E’ sufficiente avere l’attestato SOA per la progettazione classifica VIII per soddisfare i requisiti di cui all’art. 263 comma 1 del D.P.R. 207/2010 richiesti nel bando di gara?

R: Negli appalti di progettazione ed esecuzione di cui all’art. 53, c. 3 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con i soggetti qualificati per la progettazione. La citata disposizione consente all'impresa priva dei requisiti di qualificazione per la progettazione, la più ampia libertà nell'individuazione della forma di collaborazione professionale che intende effettuare con il progettista.


Q: Si richiede conferma circa la classifica richiesta per la categoria OS2, in particolare se questa coincida con la IV.

R: La classifica è definita ai sensi dell’art 61, c 2 e c 4 del DPR 207/2010.


Q: Si chiede di poter conoscere la scadenza per la presentazione dell’offerta riferita all’appalto di cui in oggetto.
R: La scadenza per la presentazione dell’offerta riferita all’appalto di cui in oggetto sarà comunicata con la lettera di invito, da trasmettere ai soli concorrenti prequalificati.
La scadenza del 26 settembre 2011 è riferita alla sola prequalifica.


Q: Per quanto riguarda l’eventuale consultazione della documentazione riferita alla fase di prequalifica è necessario inoltrare una richiesta di invito a partecipare con modulistica specifica?
R:
Per l’eventuale consultazione della documentazione riferita a questa fase è sufficiente fare una richiesta via e-mail. La documentazione viene comunque pubblicata sul sito www.commissario-archeologiaroma.it.


Q: Si chiede di voler chiarire la divergenza esistente tra quanto indicato nella Sez III 1.2 del bando (“il corrispettivo verrà determinato a misura”) e quanto indicato nella Sez VI 1.b (“modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo”).
R:
La contraddizione è dovuta ad un refuso.
La rettifica è pubblicata:
  • sul sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277724-2011:TEXT:IT:HTML;
  • sulla GURI n 105 del 7 settembre 2011.
L’indicazione corretta è quella indicata nella Sez VI 1.b: “modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo”.


Q: In relazione all'espletamento dei servizi si chiede se siano richiesti livelli specifici di progettazione (preliminare, definitiva e/o esecutiva) e/o che l'opera sia stata realizzata?
R :
I requisiti di cui all’art. 263 comma 1 del D.P.R. 207/10 s.m. possono essere dimostrati con riferimento a tutte quelle attività che sono previste dall’art. 252 del medesimo decreto, che la norma espressamente richiama e che pertanto ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, non è richiesto che si attesti l’avvenuto espletamento di servizi identici a quelli da affidare.


Q: Vorremmo maggiori dettagli sulla modalità per reperire il capitolato d’oneri, disciplinare di gara ed eventuale ulteriore documentazione.
R:
La documentazione di gara verrà messa a disposizione dei concorrenti prequalificati, secondo quanto previsto dall’art. 72 del D.Lgs. 163/2006.
In fase di prequalifica è disponibile un documento sintetico consultabile, previo appuntamento, presso l’Ufficio del Commissario delegato e comunque pubblicato sul sito www.commissario-archeologiaroma.it.


Q:. In relazione ai requisiti di ordine economico finanziario del fatturato (Sezione III.2.2. lett. a) del bando di gara), l’importo pari a tre volte l’importo a base d’asta (8.306.643,42 x3) non è chiaro se debba essere assolto dall’impresa e/o dai professionisti associati/incaricati o se tale importo vada suddiviso tra quanto relativo ai lavori e quanto di pertinenza della progettazione e, quindi, ai professionisti vada richiesto un fatturato almeno pari ad € 268.882,11x3 = 806.646,33?
R:
I requisiti di cui all’art. 263, comma 1 del D.P.R. 207/10 sono attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, e quindi in capo ai professionisti, con riferimento all’ammontare delle spese di progettazione indicate nel bando di gara.


Q: In relazione ai requisiti di ordine economico e finanziario del numero medio annuo del personale tecnico (Sezione III.2.2 lett d) del bando di gara), si tratta di un requisito riferito ai professionisti indicati e/o associati o all'impresa?
R:
I requisiti di cui all’art. 263, comma 1 del D.P.R. 207/10 sono attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, quindi in capo ai professionisti.


Q: Nel calcolo del personale tecnico valgono i soci non attivi, liberi professionisti con fatturato superiore al 50% nei confronti della società offerente con ruolo di assistente al direttore dei lavori? La loro appartenenza all'ufficio di direzione dei lavori quali assistenti al direttore dei lavori deve essere dimostrata in qualche modo in caso di verifica dei requisiti? E in caso in che modo?
R:
Ai fini della dimostrazione del calcolo del personale tecnico si rimanda all’art. 263 comma 1 lettera d) del D.P.R. 207/10.


Q: Si chiede se siano previsti modelli di dichiarazione da presentare e se i requisiti richiesti vadano dettagliati (es. descrizione del servizio, anno, importo lavori) o semplicemente debba essere autocertificato l'assolvimento degli stessi
R:
Non sono previste modelli dalla S.A.
Le autocertificazioni devono contenere quanto richiesto nel bando di gara.


Q: E’ possibile presentarsi per la sola produzione e posa in opera delle cancellate ed è possibile partecipare senza essere in possesso della qualifica nella categoria OG2?
R:
L’appalto è unico e riguarda il restauro dei prospetti e la realizzazione delle cancellate del I ordine.
La qualificazione è obbligatoria.


Q: E’ possibile sostituire la Classe I, categoria e) con la Classe I, categoria d)?
R:
Non è possibile sostituire la categoria e) con la categoria d), ambedue riferite alla Classe I.


Q: Si chiede se i progettisti debbano costituirsi in raggruppamento, che, a sua volta, partecipa all’eventuale raggruppamento di imprese.
R:
La richiesta di partecipazione è da parte di un unico operatore economico, che deve possedere anche i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, ovvero partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione (ai sensi dell’art 53, c 3 del D lgs 163/2006).


Q: I requisiti richiesti per i progettisti devono essere posseduti complessivamente da tutti i soggetti o il professionista indicato come capogruppo deve possedere i requisiti in percentuale maggiore rispetto agli altri soggetti?
R:
Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 163/06 non è previsto in capo alla mandataria-capogruppo alcuna limitazione del possesso del requisito, la percentuale residua deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non è richiesto nessuna percentuale dei requisiti minimi di possesso. La mandataria-capogruppo in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascun mandante.
Il possesso dei requisiti, in caso di raggruppamenti temporanei per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, è regolamentato dall’art 261, c 7 e c 8 del D.P.R. 207/10.


Q: Si chiede se per quanto riguarda i requisiti economici e finanziari del progettista (Sezione III, 2.2 lett b) e c) del bando) possano essere presi in considerazione i servizi svolti per la classe I, categoria g), rispetto alla classe I, categoria e) richiesta nel bando.
R:
Non è possibile avvalersi dei servizi svolti per una classe e categoria diversa rispetto a quella prevista nel bando.


Q: Ai fini del possesso dei requisiti economici e finanziari previsti nel bando (III.2.2.b. e III.2.2.c.) quali servizi vanno considerati?
R:
Devono essere considerati i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 appartenenti alla classe/i e/o categoria richiesti dal bando di gara.


Q: E’ Possibile rivalutare con indici ISTAT gli importi dei lavori progettati?
R:
Ai sensi del D.P.R. 207/10 non è possibile.


Q: Occorre presentare l’offerta economica già in questa fase di preselezione?
R:
No


Q: Possono Concorrere alla gara Consorzi tra Università e Imprese?
R:
Con sentenza del Consiglio di Stato nr. 10 del 3 giugno 2011 le università sono escluse da qualsiasi attività che non sia istituzionale, di studio, ricerca o insegnamento. In particolare le università non possono partecipare a gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e di altre prestazioni professionali relative ai lavori pubblici o privati. Per tale ragioni, le Università, secondo le indicazioni della suddetta sentenza, non possono pertanto costituire società a scopo esclusivamente lucrativo e cioè privo di qualsiasi collegamento con il proseguimento delle finalità istituzionali proprie delle Università stesse.


Q: In riferimento al punto III.2.2. del bando di gara si chiede se il progettista (associato/i indicato/i) possa essere costituito da una società di ingegneria, costituita da oltre cinque anni, che si avvalga, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 163/06 dei requisiti limitatamente ai requisiti previsti dalla lettera. b) e c) maturati negli ultimi dieci anni – di un professionista che sia amministratore e/o socio e/o consulente della stessa società?
R:
Per la dimostrazione dei requisiti economico finanziari inerenti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria è consentito l’istituto dell’avvalimento.


Q: Per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica finanziaria come ultimi cinque esercizi si intendono gli anni antecedenti la pubblicazione del Bando (2006/2010) o 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando (08/08/2006-08/08/2011)?
R:
L'ambito temporale entro cui considerare maturati i relativi requisiti di capacità economico-finanziaria, è quella individuata dalla data di pubblicazione del bando.


Q: Ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 263, comma 1 del D.P.R. 207/10, l’impresa partecipante alla prequalifica può associare o indicare più progettisi?
R:
Si


Q: Gli eventuali progettisti dovranno costituire un R.T.I. e, in caso affermativo, a quali obblighi dovrà ottemperare il R.T.I.?
R:
Gli eventuali progettisti (associato/i indicato/i) possono partecipare nelle forme indicate all’art. 90 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.


Q: In caso di concorrente che partecipa alla gara in forma plurisoggettiva (R.T.I. non ancora costituito ai sensi dell’art. 37 c. 8 del D.lgs. 163/06 ss.mm.ii.) la disposizione di cui al punto III.2.1 che impone al concorrente l’indicazione del domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni previste dall’art. 7 comma 5 del medesimo decreto e del numero di fax con la relativa autorizzazione/diniego d’uso del predetto fax per la trasmissione degli atti di gara come deve essere correttamente adempiuta?
R:
Tutti i soggetti che costituiscono il concorrete devono obbligatoriamente coordinarsi ed eleggere tutti lo stesso domicilio, tutti lo stesso numero di fax e tutti autorizzano ovvero tutti negano l’uso del fax per la trasmissione degli atti di gara.


Q: Coprendo interamente la categoria OG2 ed OS2, si chiede se è possibile, nella domanda di partecipazione, indicare solo i progettisti con apposita dichiarazione o se necessario costituire un' A.T.I. con gli stessi?
R:
Non è necessario costituire un R.T.I. I progettisti possono essere indicati.


Q: La capacità economica finanziaria è in capo ai soli progettisti? Come deve essere comprovata?
R:
I requisiti di cui all’art. 263, comma 1 del D.P.R. 207/10 s.m. sono attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, e quindi in capo ai professionisti, comprovanti mediante autocertificazione in sede di prequalifica.



Q: Si chiede a codesto spettabile Ente Appaltante conferma dell’ammissibilità di un ATI mista in cui la percentuale dell’appalto in categoria OS2 è coperta da due imprese in possesso, ciascuna di esse, dall’attestazione SOA in categoria OS2 per la classifica II e non dalla certificazione di qualità aziendale
R:
La partecipazione è regolamentata dall’art. 92 c. 8 del D.P.R. 207/10



Q: In riferimento al comma 7 dell’art. 261 del D.P.R. 207/10 in caso di R.T […..] i requisiti finanziari e tecnici […] devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Si chiede a codesta Stazione Appaltante se è stata stabilita e quale sia la percentuale minima dei requisiti posseduta dalla mandatari?
R:
La S.A. non ha esercitato la facoltà di stabilire nessuna percentuale minima di possesso della mandataria



Q: In riferimento al requisito di cui alla lettera C) del punto III.2.2. non essendo frazionabile per i raggruppamenti temporanei in base al comma 8 dell’art. 261 del D.P.R. 207/10, si chiede se possa essere posseduto indistintamente da uno dei componenti, sia mandatario che mandate?
R:
Può essere dimostrato indistintamente sia dal mandatario che dal mandante.


Q: Si chiede una proroga rispetto alla formulazione dei quesiti.
R:
Trattandosi solo della fase di prequalifica e non dovendo produrre offerta si ritiene che non possono essere concesse proroghe alle FAQ.


Q: Non è chiaro se oggetto del servizio vi è anche il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Nel caso sono richiesti requisiti specifici al professionista oltre ovviamente all’abilitazione in materia di sicurezza?
R:
Tra la documentazione progettuale da fornire è previsto il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, non sono previsti specifici requisiti oltre all’abilitazione in materia di sicurezza.

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